1. Il beneficio particolare irriguo venga determinato attribuendo l'indice 1 per l'irrigazione di "soccorso", l'indice 1,25 per l'irrigazione "a ridotta", l'indice 3,65 per l'irrigazione "a gravità" e l'indice 4,20 per la pluvirrigazione. 2. Gli altri indici relativi alla determinazione della contribuenza irrigua e di quella di prosciugamento rimangono inalterati e fissati secondo quanto attualmente previsto dal vigente regolamento di classifica e di riparto della contribuenza. 3. I proprietari dei terreni serviti da canalette irrigue, ai fini della contribuenza consortile, potranno optare per la classificazione "a ridotta" oppure "a gravità" dei singoli mappali, in relazione al tipo di irrigazione che intendono effettivamente praticare: "a pioggia" con portata ridotta o con attingimento da fosso oppure "a scorrimento" con portata piena. 4. In caso di opzione per la classificazione "a ridotta", il proprietario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla chiusura permanente delle bocchette irrigue a servizio dei mappali interessati, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico consorziale. 5. Un mappale verrà considerato "a gravità" anche nel caso in cui l'irrigazione a scorrimento venga esercitata mediante sollevamento idrico da fosso con pompa "a scala", salvo casi particolari di volta in volta esaminati ed autorizzati dalla Giunta Amministrativa in relazione alle specifiche situazioni. 6. I proprietari dei terreni serviti dall'impianto pluvirriguo di Quattrocase, ai fini della contribuenza consortile, potranno optare per la classificazione "a soccorso" oppure "a pluvirrigazione" dei singoli mappali, in relazione alla modalità con cui intendono effettivamente praticare l'irrigazione a pioggia: con prelievo di acqua da fosso oppure con allacciamento agli idranti della rete in pressione. 7. In caso di opzione per la classificazione "a soccorso", il proprietario dovrà restituire al Consorzio la curva di idrante avuta in consegna, ed il Consorzio provvederà ad apporre adeguati sigilli agli idranti stessi. 8. Le opzioni di cui ai punti 3 e 6 dovranno essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno e saranno vincolanti per gli esercizi successivi. In caso di mancata richiesta di variazione da parte dei proprietari interessati, la classificazione assegnata per l'anno di riferimento rimarrà confermata anche per gli anni successivi. |