Reticolo idrico gestito dal Consorzio (L.R. n. 7/2003)
Norme in materia di bonifica e irrigazione
Regolamento per l'esercizio irriguo
Regolamento di classifica
Regolamento per l'esercizio irriguo

B. NORME PARTICOLARI

a - Irrigazione di soccordo

1 - L'erogazione dell'acqua avviene di norma nel periodo compreso fra il 30 Aprile ed il 10 Settembre. In relazione all'andamento meteorologico stagionale, tuttavia, detti termini possono essere modificati, tenedo conto delle esigenze irrigue delle normali colture agrarie.

2 - Agli utenti è fatto assoluto divieto di alterare il regime idraulico di canali e fossi irrigui, mediante l'apposizione di ostacoli artificiali nell'alveo degli stessi.

3 - Di norma l'attingimento idrico dai corsi d'acqua superficiali avviene a discrezione dell'utente, senza vincoli temporali né limitazioni di portata. Tuttavia, al fine di garantire a tutti gli utenti di un corso d'acqua la fruibilità dello stesso, in particolari circostanze il Consorzio si riserva la facoltà di istituire turni di attingimento che vengono comunicati agli interessati mediante apposita cartolina, assegnando una dotazione di 0,8 litri al secondo per ettaro, pari a 7 ore per ettaro su una ruota di dieci giorni e mezzo, nell'arco di 24 ore.
La stessa dotazione viene assegnata ai terreni irrigati a pioggia con attingimento di portata ridotta da canaletta.
In caso di necessità il Consorzio si riserva la facoltà di modificare i parametri della ruota-e quindi la dotazione oraria.
Gli utenti sono tenuti al rispetto dei turni, salvo eventuali accordi preventivi col guardiano idraulico competente.

4 - Il mancato rispetto del turno irriguo da parte di un utente non autorizzato ai sensi del precedente punto 3, oltre al risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti provocati al Consorzio ed a terzi, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al triplo del contributo unitario d'esercizio per l'irrigazione di soccorso, vigente all'atto della contravvenzione, indipendentemente dalle superfici irrigate.
In caso di recidiva, tale somma può essere aumentata sino a cinque volte, per disposizione dell'Amministrazione Consortile.
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